Amministrazione e Comune

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ELEMENTI COSTITUTIVI

art.1 

Principi fondamentali

  1. La comunità di Airole è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

  2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.


art.2 

Finalità

  1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

  2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

  3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

 

  1. Il Comune promuove forme di collaborazione con la Francia in quanto Stato limitrofo.

  2. Il Comune promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

  3. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

  4. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.


art.3 

Programmazione e forme di cooperazione

  1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

  2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

  3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarità tra le diverse sfere di autonomia.

  4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega proprie funzioni alla Comunità montana.


art.4

Territorio e sede comunale

  1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti: Centro di Airole, frazione Collabassa e dalle borgate di case Noceire e case Giauma.  Storicamente riconosciute dalla comunità.

  2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 4,5 confinante con i Comuni di Ventimiglia, Olivetta S.M., e Dolceacqua.

  3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella Piazza P.G. Viale n°2 che è il capoluogo.

  4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

  5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposto dal consiglio previa consultazione popolare.


art.5

Albo Pretorio

  1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

  2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

  3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1°comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.


art.6

Stemma e Gonfalone

  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Airole

  2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

  3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.


ORGANI ELETTIVI

art.7

Organi

  1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.


art.8

Consiglio Comunale

  1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

  2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.


art.9

Competenze ed Attribuzioni

  1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

  2. impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

  3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, ragionale e statale.

  4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

  5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.



ORDINAMENTO STRUTTURALE

art.10

SESSIONI E CONVOCAZIONE

  1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

  2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art.32/2° lettere a), b) e c) della Legge 142/90.

  3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

  4. Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolte dal consigliere anziano.


art.11

COMMISSIONI

  1. Il consiglio comunale può costituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee.

  2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. 

  3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

  4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.


art.12

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

  1. Compito delle commissioni permanenti temporanee l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

  2. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodo, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.


art.13

CONSIGLIERI

  1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

  2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

  3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del consiglio.


art.14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

  1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

  2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

  3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.


art.15

GRUPPI CONSILIARI

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

  2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.


art.16

GIUNTA COMUNALE

  1. La giunta è l'organo di governo del Comune.

  2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

  3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

  4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.


art.17

ELEZIONI E PREROGATIVE

  1. La giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del Comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del consiglio.

  2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

  3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante o l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

  4. Il Sindaco e gli assessori, escluso i i casi dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.


art.18

COMPOSIZIONE

  1. La giunta è composta dal Sindaco e da n°4 assessori.


art.19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

  1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.


art.20

ATTRIBUZIONI

  1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

  2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.


art.21

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

  1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

  2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

  3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari, di cui al precedente art.12, sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

  4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione  delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente, stante la mancanza del vice segretario.

  5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.


art.22

SINDACO

  1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

  2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

  3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

  4. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.


art.23

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Sindaco

  1.     ha la rappresentanza generale dell'Ente;

  2.     ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

  3.     coordina l'attività dei singoli assessori;

  4.     può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

  5.     impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

  6.     ha facoltà di delega;

  7.     promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

  8.     può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

  9.     adotta ordinanze ordinarie;

  10.     assegna alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta;

  11.     adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;

  12.     fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

  13.     stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, quando manchi nel comune una figura "direttiva", ausiliaria del Segretario "rogante".


art.24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

  1. Il Sindaco

  1.     acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  2.     promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  3.     compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
  4.     può disporre l'acquisizione di atti , documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente,tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
  5.     collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
  6.     promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

art.25

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

  1. Il Sindaco

  1.     stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

  2.     convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

  3.     esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

  4.     propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede.

  5.     ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

  6.     riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.


art.26

VICE SINDACO

  1. Il vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico



ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

capo I°

SEGRETARIO COMUNALE

art.27

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

  1. L'attività gestionale di coordinamento dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

  2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

  3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

  4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.


art.28

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

  1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

  2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti :

a)    predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive stabilite dagli organi elettivi;

b)    organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivie dei programmi fissati da questi organi;

c)    ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione della Giunta;

d)    liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e)    presidenza delle commissioni di gara e di concorso per l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

f)    adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti , anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza ;

g)    verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

h)    verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i)    liquidazioni dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già rideterminati  per legge o per regolamento;

l)    sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso;

m)    rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

n)    emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

o)    approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.


art.29

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

  1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

  2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori, ed ai singoli consiglieri.

  3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.


art.30

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

  1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

  2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

  3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

  4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.


art.31

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

  1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione. Su richiesta del Sindaco, può partecipare alle riunioni delle commissioni e degli altri organismi ai fini della formulazione di pareri e di valutazioni di cui al comma 2 dell'art.29.

  2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

  3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

  4. Riceve l'atto di dimissioni dal Sindaco, Le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

  5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.


capo II°

UFFICI

art.32

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

  1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a)    organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì progetti obiettivi e per programmi;

b)    analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c)    individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)    superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

  1. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.


art.33

STRUTTURA

  1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.


art.34

PERSONALE

  1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

  2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

  3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a)    struttura organizzativo - funzionale;

b)    dotazione organica;

c)    modalità di assunzione e cessazione del servizio;

d)    diritti doveri e sanzioni;

e)    modalità organizzative della commissione di disciplina


art.35

COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da :

  1. Segretario Comunale (Presidente della commissione);

  2. un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

  3. un esperto della materia, designato dall'organo regionale di controllo;

  4. un rappresentante della maggioranza nominato dal Consiglio Comunale;

  5. un rappresentante della minoranza nominato dal Consiglio Comunale su proposta della minoranza stessa;

Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente comunale amministrativo.


SERVIZI

art.36

FORME DI GESTIONE

  1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

  3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

  4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione , l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

  5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

  6. Il Consiglio Comunale delega alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.


art.37

GESTIONE IN ECONOMIA

  1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.


art.38

AZIENDA SPECIALE

  1. Il Consiglio Comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

  2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

  3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.


art.39

ISTITUZIONE

  1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

  2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

  3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

  4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione .

  5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.


art.40

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

  2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e  lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

  3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.


art.41

IL PRESIDENTE

  1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella primaseduta del consiglio di amministrazione.


art.42

IL DIRETTORE

  1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

  2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale,garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.


art.43

NOMINA E REVOCA

  1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

  2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

  3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.


art.44

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

  1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.


art.45

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

  1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana Intemelia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.


art.46

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

  1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico - finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

  2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza  e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

  3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

  4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

  5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

  6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.


art.47

TESORERIA

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a)    la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale,versate dai debitori in base ad ordini di incassi e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b)    il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c)    il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10/11/1978, n.702, convertito nella legge 08/01/1979, n.3.

  1. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art.59, comma 1, della legge 08/06/1990, n.142, nonché della stipulanda convenzione.


art.48

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodicamente operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

  2. Dalle operazioni eseguite e dalle risultanze i predetti responsabili fanno constatare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferiscono alla Giunta.

  3. La Giunta in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio la situazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.



ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

capo I°

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

art.49

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

  1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.


PARTE II°

ORDINAMENTO FUNZIONALE

capo II°

FORME COLLABORATIVE

art.50

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

  1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.


art.51

CONVENZIONI

  1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse,ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri elementi locali o loro enti strumentali.

  2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti. 


art.52

CONSORZI

  1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

  2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

  3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

  4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. 


art.53

UNIONE DI COMUNI

  1. In attuazione del principio di cui al precedente art.52 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

  2. Il Comune può proporre la trasformazione delle comunità montane in unione di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali enti.


art.54

ACCORDI DI PROGRAMMA

  1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

  2. l'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare :

a)    determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b)    individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolamentazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

  1. il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.



capo I°

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

art.55

INTENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

  2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei singoli soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

  3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

  4. Per la concreta attuazione di quanto enunciato nei commi precedenti sarà predisposto apposito regolamento.


art.56

ISTANZE

  1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

  2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

  3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi,la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.


art.57

PETIZIONI

  1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

  2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art.56 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento  del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

  3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

  4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

  5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.


art.58

PROPOSTE

  1. N° 10 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente.

  2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 40 giorni dalla presentazione della proposta.

  3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.



capo II°

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

art.59

PRINCIPI GENERALI

  1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.61; l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

  2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.


art.60

ASSOCIAZIONI

  1. La Giunta Comunale prende atto, su istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, dell'esistenza delle associazioni che operano sul territorio.


art.61

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

  1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini .

  2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire , requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

  3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.


art.62

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

  1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.


art.63

DIRITTO DI ACCESSO

  1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

  2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

  3. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.


art.64

DIRITTO DI INFORMAZIONE

  1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

  2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

  3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e , per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

  4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

  5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 legge 7 agosto 1990, n°241.


TITOLO III°

FUNZIONE FORMATIVA

art.65

STATUTO

  1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

  2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.


art.66

REGOLAMENTI

  1. Il Comune emana regolamenti:

a)    nelle materie ed essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b)    in tutte le altre materie di competenza comunale .

  1. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.


art.67

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

  1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno1990, n°142 ed in altre leggi  e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.


art.68

ORDINANZE

  1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

  2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

  3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

  4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 8 giugno 1990, n°142. Tali provvedimenti  devono essere adeguatamente motivati . La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

  5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

  6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.


art.69

NORME TRANSITORIE E FINALI

  1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

  2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto, ad eccezione di quelli di contabilità e contratti.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

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