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ELEMENTI COSTITUTIVI
art.1
Principi fondamentali
-
La comunità di Airole è ente
autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi
della Costituzione e della legge generale dello Stato.
-
L'autogoverno della comunità
si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
art.2
Finalità
-
Il Comune promuove lo sviluppo
ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità
ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
-
Il Comune persegue la
collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e
promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche
e sindacali alla amministrazione.
-
La sfera di governo del Comune
è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
-
Il Comune promuove forme di
collaborazione con la Francia in quanto Stato limitrofo.
-
Il Comune promuove la funzione
sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo
sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
-
il sostegno alla realizzazione
di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva
della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
-
la tutela e lo sviluppo delle
risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio
territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della
vita.
art.3
Programmazione e forme di cooperazione
-
Il
Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti
della programmazione.
-
Il
Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei
programmi dello Stato e della Regione Liguria avvalendosi dell'apporto
delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel
suo territorio.
-
I
rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono
informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e
sussidiarità tra le diverse sfere di autonomia.
-
Al
fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega
proprie funzioni alla Comunità montana.
art.4
Territorio
e sede comunale
-
La
circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti: Centro di Airole,
frazione Collabassa e dalle borgate di case Noceire e case Giauma.
Storicamente riconosciute dalla comunità.
-
Il
territorio del Comune si estende per Kmq 4,5 confinante con i Comuni di
Ventimiglia, Olivetta S.M., e Dolceacqua.
-
Il
palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella Piazza P.G. Viale n°2 che è
il capoluogo.
-
Le
adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può
riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
-
La
modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede
comunale può essere disposto dal consiglio previa consultazione popolare.
art.5
Albo
Pretorio
-
Il
consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da
destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
-
La
pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità
di lettura.
-
Il
segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1°comma avvalendosi di
un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta
pubblicazione.
art.6
Stemma e
Gonfalone
-
Il
Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Airole
-
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal
sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
-
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono
vietati.
ORGANI ELETTIVI
art.7
Organi
-
Sono
organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
art.8
Consiglio
Comunale
-
Il
consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina
l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
-
Il
consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa
e funzionale.
art.9
Competenze
ed Attribuzioni
-
Il
consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla
legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri,
alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle
norme regolamentari.
-
impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e
l'imparzialità.
-
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti
della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione
provinciale, ragionale e statale.
-
Gli
atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e
delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari all'azione da svolgere.
-
Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
ORDINAMENTO STRUTTURALE
art.10
SESSIONI E
CONVOCAZIONE
-
L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
-
Sono
ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazione previste dall'art.32/2° lettere a), b) e c) della Legge
142/90.
-
Il
consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne
presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
-
Gli
adempimenti previsti al 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza,
rimozione o decesso del sindaco, sono assolte dal consigliere anziano.
art.11
COMMISSIONI
-
Il
consiglio comunale può costituire nel suo seno commissioni permanenti,
temporanee.
-
Il
regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il
funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio
proporzionale.
-
Le
commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco,
assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze
sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
-
Le
commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni
qualvolta questi lo richiedano.
art.12
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
-
Compito delle commissioni permanenti temporanee l'esame di materie
relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal
consiglio comunale.
-
Il
regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la
nomina del presidente della commissione;
- le
procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro
assegnate dagli organi del Comune;
-
forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle
quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di
previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva
consultazione;
-
metodo, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini,
ricerche ed elaborazione di proposte.
art.13
CONSIGLIERI
-
La
posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge;
essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
-
Le
funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.
-
Le
dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al sindaco, che
deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili
dalla presa d'atto del consiglio.
art.14
DIRITTI E
DOVERI DEI CONSIGLIERI
-
Le
modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo
del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal
regolamento.
-
L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono
in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei
pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto
procedimento".
-
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale.
art.15
GRUPPI
CONSILIARI
-
I
consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel
regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non
si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo
sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
-
Il
regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative
attribuzioni.
art.16
GIUNTA
COMUNALE
-
La
giunta è l'organo di governo del Comune.
-
Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della
trasparenza e dell'efficienza.
-
Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in
attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
-
Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
art.17
ELEZIONI E
PREROGATIVE
-
La
giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla
base di un documento programmatico presentato al segretario del Comune,
almeno 5 giorni prima dell'adunanza del consiglio.
-
Le
cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo
status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della
revoca sono disciplinati dalla legge.
-
Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono
contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti,
l'adottante o l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
-
Il
Sindaco e gli assessori, escluso i i casi dimissioni singole, restano in
carica fino all'insediamento dei successori.
art.18
COMPOSIZIONE
-
La
giunta è composta dal Sindaco e da n°4 assessori.
art.19
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
-
La
giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del
giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
-
Le
modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta
stessa.
art.20
ATTRIBUZIONI
-
Alla
giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e
gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti
gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale
e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.
-
La
giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti
deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi
perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri
uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive
loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
art.21
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
-
Gli
organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei
componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari,
salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo
Statuto.
-
Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono
da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,
quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
-
Le
sedute del consiglio e delle commissioni consiliari, di cui al precedente
art.12, sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate
valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la
trattazione dell'argomento in "seduta privata".
-
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il
deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e
della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i
termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa
alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal
caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato
dal presidente, stante la mancanza del vice segretario.
-
I
verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
art.22
SINDACO
-
Il
Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di
rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
-
Ha
competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività
degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
-
La
legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e
di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di
cessazione dalla carica.
-
Al
Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di
vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse
all'ufficio.
art.23
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
-
Il Sindaco
-
ha la rappresentanza
generale dell'Ente;
-
ha la direzione unitaria
ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
-
coordina l'attività dei
singoli assessori;
-
può sospendere l'adozione
di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli
assessori per sottoporli all'esame della giunta;
-
impartisce direttive al
segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza
sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
-
ha facoltà di delega;
-
promuove e assume
iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge;
-
può concludere accordi con
i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale;
-
adotta ordinanze
ordinarie;
-
assegna alloggi di
edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta;
-
adotta i provvedimenti
concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle
attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
-
fa pervenire all'ufficio
del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale
prenda atto della decadenza della Giunta;
-
stipula in rappresentanza
dell'Ente i contratti già conclusi, quando manchi nel comune una figura
"direttiva", ausiliaria del Segretario "rogante".
art.24
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
-
Il Sindaco
- acquisisce direttamente
presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove direttamente o
avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative
sull'intera attività del Comune;
- compie gli atti conservativi
dei diritti del Comune;
- può disporre l'acquisizione
di atti , documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le
istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente,tramite i
rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- collabora con il revisore dei
conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue
funzioni nei confronti delle istituzioni;
- promuove ed assume iniziative
atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e
società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli
obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla giunta.
art.25
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
-
Il Sindaco
-
stabilisce gli argomenti
all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio
Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è
formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
-
convoca e presiede la
conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
-
esercita i poteri di
polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di
partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle
leggi;
-
propone argomenti da
trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede.
-
ha potere di delega
generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più
assessori;
-
riceve le interrogazioni e
le mozioni da sottoporre al Consiglio.
art.26
VICE SINDACO
-
Il vicesindaco è l'assessore
che a tale funzione viene designato nel documento programmatico secondo
l'ordine di elencazione nel documento programmatico
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
capo I°
SEGRETARIO COMUNALE
art.27
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI
GESTIONE
-
L'attività gestionale di
coordinamento dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra funzione
politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è
affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici,
in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni
della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende
funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente
Statuto.
-
Il Segretario Comunale, nel
rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni,
è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa
degli uffici e dei servizi.
-
Per la realizzazione degli
obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà
d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con
responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del
Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
-
Allo stesso organo sono
affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di
sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le
norme di legge e del presente Statuto.
art.28
ATTRIBUZIONI GESTIONALI
-
Al Segretario Comunale compete
l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non
comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti
dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione
di discrezionalità tecnica.
-
In particolare il Segretario
adotta i seguenti atti :
a)
predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di
carattere organizzativo, sulla base delle direttive stabilite dagli organi
elettivi;
b)
organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe
a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivie
dei programmi fissati da questi organi;
c)
ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri
adottati con deliberazione della Giunta;
d)
liquidazione di spese regolarmente ordinate;
e)
presidenza delle commissioni di gara e di concorso per l'assistenza di un
ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi
procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
f)
adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti , anche a
rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza ;
g)
verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di
tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per
l'esecuzione delle deliberazioni;
h)
verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del
personale ad essi preposto;
i)
liquidazioni dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già
rideterminati per legge o per regolamento;
l)
sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso;
m)
rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
n)
emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la
legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
o)
approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.
art.29
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE
-
Il
Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di
lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle
esterne;
-
Se
richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e
giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori, ed ai
singoli consiglieri.
-
Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di
provvedimenti deliberativi.
art.30
ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA -
DIREZIONE - COORDINAMENTO
-
Il Segretario Comunale
esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei
confronti degli uffici e del personale.
-
Autorizza le missioni, le
prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con
l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
-
Adotta provvedimenti di
mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in
materia.
-
Esercita il potere sostitutivo
nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti,
propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo
scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza
delle norme regolamentari.
art.31
ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA
-
Il Segretario partecipa alle
sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione. Su richiesta
del Sindaco, può partecipare alle riunioni delle commissioni e degli altri
organismi ai fini della formulazione di pareri e di valutazioni di cui al
comma 2 dell'art.29.
-
Riceve dai consiglieri le
richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al
controllo eventuale.
-
Presiede l'ufficio comunale
per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei
referendum.
-
Riceve l'atto di dimissioni
dal Sindaco, Le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
-
Cura la trasmissione degli
atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su
dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e
l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
capo II°
UFFICI
art.32
PRINCIPI STRUTTURALI ED
ORGANIZZATIVI
-
L'amministrazione del comune
si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai
seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro
non più per singoli atti, bensì progetti obiettivi e per programmi;
b) analisi ed individuazione
delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di
efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di
responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale
dei soggetti;
d) superamento della
separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima
flessibilità delle strutture e del personale.
-
Il regolamento individua forme
e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
art.33
STRUTTURA
-
L'organizzazione strutturale,
diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del
regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse,
collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
art.34
PERSONALE
-
Il Comune promuove e realizza
il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso
l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
-
La disciplina del personale è
riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed
allo Statuto.
-
Il regolamento dello stato
giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo -
funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e
cessazione del servizio;
d) diritti doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative
della commissione di disciplina
art.35
COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO
Le commissioni giudicatrici dei
concorsi sono composte da :
-
Segretario Comunale
(Presidente della commissione);
-
un rappresentante delle
organizzazioni sindacali;
-
un esperto della materia,
designato dall'organo regionale di controllo;
-
un rappresentante della
maggioranza nominato dal Consiglio Comunale;
-
un rappresentante della
minoranza nominato dal Consiglio Comunale su proposta della minoranza
stessa;
Le funzioni di segretario della
Commissione vengono svolte da un dipendente comunale amministrativo.
SERVIZI
art.36
FORME DI GESTIONE
-
L'attività diretta a
conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza
sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la
produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono
essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai
sensi di legge.
-
La scelta della forma di
gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione
comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal
presente Statuto.
-
Per i servizi da gestire in
forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in
concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a
prevalente capitale locale.
-
Per gli altri servizi la
comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di
istituzione , l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la
forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni,
ovvero consorzio.
-
Nell'organizzazione dei
servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione,
partecipazione e tutela degli utenti.
-
Il Consiglio Comunale delega
alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi
di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di
realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
art.37
GESTIONE IN ECONOMIA
-
L'organizzazione e l'esercizio
di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi
regolamenti.
art.38
AZIENDA SPECIALE
-
Il Consiglio Comunale nel
rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti
costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e
di sviluppo economico e civile.
-
L'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito
Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal
consiglio di amministrazione delle aziende.
-
Il consiglio di
amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale
fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione
a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
art.39
ISTITUZIONE
-
Il Consiglio Comunale, per
l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia
gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il
relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività
dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario
dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le
dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
-
Il regolamento di cui al
precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale
e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio
dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme
di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
-
Il regolamento può prevedere
il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a
collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
-
Gli indirizzi da osservare
sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed
aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto
consuntivo dell'istituzione .
-
Gli organi dell'istituzione
sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
art.40
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-
Il consiglio di
amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal
Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei
soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a
consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
-
Il regolamento disciplina il
numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai
componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei
componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di
funzionamento dell'organo.
-
Il consiglio provvede
all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti
dal regolamento.
art.41
IL PRESIDENTE
-
Il presidente rappresenta e
presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli
atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti
di sua competenza da sottoporre a ratifica nella primaseduta del consiglio
di amministrazione.
art.42
IL DIRETTORE
-
Il direttore dell'istituzione
è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
-
Dirige tutta l'attività
dell'istituzione, è il responsabile del personale,garantisce la
funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare
l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle
istituzioni.
art.43
NOMINA E REVOCA
-
Gli amministratori delle
aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei
termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei
candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
-
Il documento proposto,
sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere
presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
-
Il presidente ed i singoli
componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di
1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede
contestualmente alla loro sostituzione.
art.44
SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE
LOCALE
-
Negli Statuti delle società a
prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e
collegamento tra le società stesse ed il Comune.
art.45
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E
DELLE FUNZIONI
-
Il Comune sviluppa rapporti
con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana Intemelia per
promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle
previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni
da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
art.46
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
-
Il Consiglio Comunale affida
la revisione economico - finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza
assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei
ragionieri.
-
Il revisore dura in carica tre
anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza
e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente
sull'espletamento del suo mandato.
-
Il revisore collabora con il
Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo,
esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
-
Per l'esercizio delle sue
funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'Ente.
-
Nella relazione di cui al
comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
-
Il revisore risponde della
verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella
gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.
art.47
TESORERIA
-
Il Comune ha un servizio di
tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le
entrate, di pertinenza comunale,versate dai debitori in base ad ordini di
incassi e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione
dei tributi;
b) il pagamento delle spese
ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in
mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei
contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10/11/1978, n.702,
convertito nella legge 08/01/1979, n.3.
-
I rapporti del Comune con il
tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di
cui all'art.59, comma 1, della legge 08/06/1990, n.142, nonché della
stipulanda convenzione.
art.48
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
-
I responsabili degli uffici e
dei servizi eseguono periodicamente operazioni di controllo economico -
finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi
stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono
preposti.
-
Dalle operazioni eseguite e
dalle risultanze i predetti responsabili fanno constatare in un verbale
che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono
all'assessore del ramo; questi ne riferiscono alla Giunta.
-
La Giunta in base ai verbali
ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio
la situazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di
tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia
riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME
ASSOCIATIVE
capo I°
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
art.49
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
-
Il Consiglio Comunale promuove
e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e
prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed
organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al
superamento del rapporto puramente istituzionale.
PARTE II°
ORDINAMENTO FUNZIONALE
capo II°
FORME COLLABORATIVE
art.50
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
-
L'attività dell'Ente, diretta
a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali,
si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge
attraverso accordi ed intese di cooperazione.
art.51
CONVENZIONI
-
Il Comune promuove la
collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni,
anche individuando nuove attività di comune interesse,ovvero l'esecuzione
e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e
programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di
apposite convenzioni con altri elementi locali o loro enti strumentali.
-
Le convenzioni contenenti gli
elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
art.52
CONSORZI
-
Il Consiglio Comunale, in
coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra
enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico
o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia
conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno
avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto
nell'articolo precedente.
-
La convenzione, oltre al
contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.51, deve
prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio
negli albi pretori degli enti contraenti.
-
Il Consiglio Comunale,
unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve
disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente
secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto
compatibili.
-
Il consorzio assume carattere
polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti
locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
art.53
UNIONE DI COMUNI
-
In attuazione del principio di
cui al precedente art.52 e dei principi della legge di riforma delle
autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni,
costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unione di
Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire
servizi più efficienti alla collettività.
-
Il Comune può proporre la
trasformazione delle comunità montane in unione di Comuni in previsione
della fusione dei Comuni costituenti tali enti.
art.54
ACCORDI DI PROGRAMMA
-
Il Comune per la realizzazione di opere,
interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che
necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il
coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati,
promuove e conclude accordi di programma.
-
l'accordo, oltre alle finalità perseguite,
deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli
interventi surrogatori ed in particolare :
a) determinare i tempi e le modalità delle
attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti
appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento
e le relative regolamentazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
-
il Sindaco definisce e stipula l'accordo,
previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza
delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni
attribuite con lo Statuto.
capo I°
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
art.55
INTENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
-
I cittadini ed i soggetti
portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno
facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla
legge e dai regolamenti comunali.
-
La rappresentanza degli
interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei singoli soggetti
collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
-
Il responsabile del
procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di
informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le
indicazioni previste per legge.
-
Per la concreta attuazione di
quanto enunciato nei commi precedenti sarà predisposto apposito
regolamento.
art.56
ISTANZE
-
I cittadini, le associazioni,
i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco
interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti
dell'attività dell'amministrazione.
-
La risposta all'interrogazione
viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal
segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica
o gestionale dell'aspetto sollevato.
-
Le modalità
dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il
quale deve prevedere i tempi,la forma scritta o altra idonea forma di
comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità
dell'istanza.
art.57
PETIZIONI
-
Tutti i cittadini possono
rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per
sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre
comuni necessità.
-
Il regolamento di cui al terzo
comma dell'art.56 determina la procedura della petizione, i tempi, le
forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale
procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune
sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di
aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso,
il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente
deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
-
La petizione è esaminata
dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
-
Se il termine previsto al
comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la
questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o
provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è
comunque tenuto a porre la petizione nell'ordine del giorno della prima
seduta del consiglio.
-
La procedura si chiude in ogni
caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto
proponente la comunicazione.
art.58
PROPOSTE
-
N° 10 cittadini possono
avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco
trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente.
-
L'organo competente deve
sentire i proponenti dell'iniziativa entro 40 giorni dalla presentazione
della proposta.
-
Tra l'amministrazione comunale
ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel
perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto
del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
capo II°
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
art.59
PRINCIPI GENERALI
-
Il Comune valorizza le
autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le
forme di incentivazione previste dal successivo art.61; l'accesso ai dati
di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee
forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
-
I relativi criteri generali
vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
art.60
ASSOCIAZIONI
-
La Giunta Comunale prende
atto, su istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente
articolo, dell'esistenza delle associazioni che operano sul territorio.
art.61
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
-
Il Comune promuove e tutela le
varie forme di partecipazione dei cittadini .
-
L'amministrazione comunale per
la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di
appositi organismi, determinando: finalità da perseguire , requisiti per
l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di
acquisizione dei fondi e loro gestione.
-
Gli organismi previsti nel
comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al
territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per
interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere
fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
art.62
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
-
Le commissioni consiliari, su
richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai
propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
art.63
DIRITTO DI ACCESSO
-
Ai cittadini singoli o
associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione
e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le
modalità definite dal regolamento.
-
Sono sottratti al diritto di
accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o
sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati
dal regolamento.
-
Il regolamento, oltre ad
enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in
cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di
organizzazione per il rilascio di copie.
art.64
DIRITTO DI INFORMAZIONE
-
Tutti gli atti
dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono
pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
-
L'ente deve, di norma,
avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della
pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti
più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
-
L'informazione deve essere
esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e , per gli atti aventi una
pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
-
La Giunta Comunale adotta i
provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta
attuazione al diritto di informazione.
-
Il regolamento sul diritto di
accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel
rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per
gli atti previsti dall'art.26 legge 7 agosto 1990, n°241.
TITOLO III°
FUNZIONE FORMATIVA
art.65
STATUTO
-
Lo Statuto contiene le norme
fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti
gli atti normativi del Comune.
-
Lo Statuto e le sue modifiche,
entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a
forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
art.66
REGOLAMENTI
-
Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ed essi
demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie
di competenza comunale .
-
Nelle materie di competenza
riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare
viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle
disposizioni statutarie.
art.67
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
-
Gli adeguamenti dello Statuto
e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8
giugno1990, n°142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120
giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
art.68
ORDINANZE
-
Il Sindaco emana ordinanze di
carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
-
Il segretario comunale può
emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive
applicative di disposizioni di legge.
-
Le ordinanze di cui al comma 1
devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di
pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni
tempo a chiunque intenda consultarli.
-
Il Sindaco emana altresì, nel
rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle
materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 8
giugno 1990, n°142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente
motivati . La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può
superare il periodo in cui perdura la necessità.
-
In caso di assenza del
Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del
presente Statuto.
-
Quando l'ordinanza ha
carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli
altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma
terzo.
art.69
NORME TRANSITORIE E FINALI
-
Il presente Statuto entra in
vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento
cessa l'applicazione delle norme transitorie.
-
Il Consiglio approva entro un
anno i regolamenti previsti dallo Statuto, ad eccezione di quelli di
contabilità e contratti.
Fino all'adozione dei suddetti
regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la
precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto. |